Credito d’imposta per la sanificazione e DPI
L'art. 125 del Decreto “Rilancio”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 19 maggio 2020 si occupa del credito di imposta

Nel Decreto "Rilancio" si prevede il riconoscimento “ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.” Il credito può spettare fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun soggetto beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno d’imposta 2020 e riguarda dettagliatamente le spese sostenute per:
Testo da:
www.assistal.it/credito-dimposta-per-la-sanificazione-e-dpi-con-aliquota-iva-a-zero/
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale
- la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazione
- l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. Si ricorda che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n 9 del 13 aprile 2020, oltre a far rientrare gli acquisti inerenti a detergenti mani e disinfettanti da lasciare in uso sui luoghi di lavoro, ha chiarito quali siano i dispositivi interessati dall’agevolazione fiscale del credito:
- mascherine chirurgiche
- Ffp2 e Ff
- guanti
- visiere di protezione
- occhiali protettivi
- tute di protezione
- calzari
- in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
- in compensazione
- cessione del credito ai sensi ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, verranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
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