Iva a Zero

Molto importante è la disposizione che prevede per le cessioni di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuale – in via transitoria, dal 19 maggio fino al 31 dicembre 2020 – che l’aliquota IVA sia pari a zero (art.124 del citato decreto)

Mascherine chirurgiche
I beni che beneficiano di questo regime transitorio IVA (tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) sono, relativamente al settore non sanitario:
  • Mascherine chirurgiche;
  • Mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • Termometri;
  • Detergenti disinfettanti per mani;
  • Dispenser a muro per disinfettanti;
  • Soluzione idroalcolica in litri;
  • Perossido al 3% in litri;
Per quel che riguarda le mascherine, l’esenzione IVA si lega al prezzo unico di 50 centesimi previsto per quelle chirurgiche.
Indossare la mascherina è obbligatorio, come ha chiarito anche l’INAIL, in tutti quei contesti di lavoro in cui è impossibile mantenere la distanza minima di 1 metro. Bisogna indossare la mascherina sui mezzi pubblici così come resterà obbligatorio indossarla nei supermercati e all’interno dei negozi. E’ stato, così, stabilito un prezzo unico di vendita al consumo per le mascherine, pari a 50 centesimi ciascuna.
Il prezzo unico riguarda però soltanto le mascherine chirurgiche, utili per proteggere gli altri dal contagio in quanto bloccano la fuoriuscita di saliva. Nessun prezzo massimo, ad oggi, per le mascherine FFP2 ed FFP3. In caso di importazione dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e delle mascherine chirurgiche il prezzo massimo di vendita consigliato è indicato dal soggetto importatore prevedendo un margine di ricarico sulla base di fattori fisiologici di mercato, non superiore al 50% del costo d’importazione.
 
Dal 1° gennaio 2021, invece, tali cessioni saranno soggette all’aliquota IVA del 5%.
Testo da:
www.assistal.it/credito-dimposta-per-la-sanificazione-e-dpi-con-aliquota-iva-a-zero/
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