Le mascherine di protezione

Vediamo alcune specifiche relative alle mascherine tipo chirurgico alla luce degli ultimi provvedimenti assunti dal Governo

Mascherine chirurgiche
La “mascherina ad uso della collettività secondo Art. 16 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) stabilisce che non è un DPI certificato e si chiarisce che SU INTERO TERRITORIO NAZIONALE non esiste più la necessità di marcatura CE per tale prodotto.

Possono essere vendute per uso personale e aziendale per aziende a rischio zero ?
Per Uso personale va data la mascherina per la Collettività secondo art.16.
Per quanto conosciamo per le attività non esistono su territorio nazionale specifiche chiare.
Non si cita MAI il termine “mascherina dispositivo medico” ma “mascherina chirurgica” o in assenza di esse della “Mascherina per la collettività” a condizione che:

Non si tratti di ambiente sanitario
Sia garantita costantemente la distanza di un metro
Non fosse già precedentemente richiesto un dpi specifico
 
Il rischio di contagio per legge è sotto 1 metro di distanza e lì è ben chiaro l’obbligo di mascherine ffp2.
Resta però a titolo del MEDICO DEL LAVORO o del RESPONSABILE DI SICUREZZA di ogni azienda esigere requisiti più alti.


Alla luce degli ultimi provvedimenti assunti dal Governo e delle notizie apparse sugli organi di stampa è opportuno evidenziare alcune puntualizzazioni:

a) le mascherine per la collettività di cui all'art. 16 comma 2 DPCM 17 marzo 2020 n. 18 possono ancora essere prodotte e a questa produzione non si applica l'Ordinanza n. 11/ 2020 che impone il prezzo finale di vendita a 0,50€;

b) le suddette mascherine possono quindi essere immesse sul mercato al prezzo che il produttore riterrà più opportuno;

c) le mascherine art 16 comma 2 DPCM 17 marzo 2020 n. 18 sono utilizzabili per la collettività. Con riferimento all’utilizzo di mascherine nei luoghi di lavoro in attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, di cui al Protocollo sottoscritto tra il Governo e le Parti Sociali il 24 aprile scorso, sono utilizzabili, fino al termine dell’emergenza, le mascherine chirurgiche prodotte anche in deroga secondo le procedure di cui all’art. 15 comma 2 del DL cura Italia. Resta la possibilità, nei casi in cui non si ricada negli obblighi appena richiamati e in caso di difficoltà di approvvigionamento delle mascherine chirurgiche, di fornire ai lavoratori mascherine di cui all’articolo 16 comma2;
d) le mascherine di cui sopra non sono adatte per uso nell'ambito del sistema sanitario;

e) relativamente al CREDITO DI IMPOSTA PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO il decreto legge n. 23 del 2020 (attualmente all’esame del Parlamento) all’articolo 30 amplia l’ambito di applicazione del credito d’imposta previsto dal decreto Cura Italia includendovi anche le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Si prega di approfondire queste notizie con gli uffici competenti.
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